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Attestazioni di conformità

Tipo di attestazione

File nativo digitale

I file di questo tipo sono quelli formati direttamente in originale informatico con la videoscrittura e sottoscritti digitalmente in formato PDF o altri ammessi. Si riconoscono anche dal fatto che è possibile, a differenza dei documenti scansionati, selezionare e copiare testo.
Esempi sono l'atto di citazione o di precetto notificati a mezzo PEC, la procura sottoscritta digitalmente dalla parte.
Tutti gli "atti principali" dei depositi telematico devono essere nativi digitali. Anche i provvedimenti del giudice sono in genere digitali.

Poiché il file nativo digitale viene depositato in originale nel fascicolo telematico oppure allegato tale e quale alla PEC di notificazione, non è prevista dalla normativa e neppure avrebbe senso apporre un'attestazione di conformità.

La stampa cartacea di copia conforme di atti nativi digitali di terzi, estratti dal fascicolo telematico e secondo Cassazione dell'atto notificato a mezzo PEC (ordinanza n. 30765/2017 del 22 dicembre 2017), è prevista dal D.L. 179/2012 per il difensore mandatario.

Formula

[Non applicabile]

Riferimenti normativi

Sono di seguito citati i principali riferimenti legislativi applicabili. È riportato un estratto dei testo per un primo riferimento e senza garanzie. Utilizzare le fonti normative ufficiali aggiornate.

D.Lgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) Art. 20:
c.1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.
c.1-ter. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria.
c.1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico.
D.Lgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) Art. 23:
c.1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
c.2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.
c.2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le ((Linee guida)), tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I soggetti che procedono all'apposizione del contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo.

Per quanto riguarda il processo telematico, si veda il provvedimento 16 aprile 2014 - Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c1 del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.


NOTA BENE: Le formule proposte sono da considerarsi indicazioni di base da verificare e adattare al proprio caso. Si declina ogni responsabilità derivata dall’uso del servizio.
© Marco Gualmini 2022 - tutti i diritti sono riservati - Versione software: 19-05-2023

Marco Gualmini

Consulente in informatica giuridica, esperto in Processo Civile, Amministrativo e Penale Telematici. Esperto in informatica giuridica con competenza anche di natura giuridica. CTP.
Fornisce assistenza professionale pre e post depositi telematici, notifiche a mezzo PEC, gestione delle eccezioni.

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